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Se si dovesse avere la speranza che in qualche luogo possa in futuro istituirsi una nuova Provincia dell’Ordine e vi siano almeno tre case canonicamente erette e 30 professi solenni, è in facoltà del Priore Generale con il consenso del suo Consiglio, previo un accurato esame della cosa ed uditi il Priore Provinciale e il suo consiglio nonchè i religiosi interessati, fondarvi un Commissariato Generale. Avvenuta l’erezione del Commissariato Generale, vengono automaticamente a sciogliersi i vincoli giuridici dei religiosi con la Provincia cui appartenevano. (Costituzioni dei Carmelitani 181)
Lista dei Commissariati Generali